Art. 1.

      1. È vietata la pubblica esposizione di giornali quotidiani, di periodici, di riviste e di materiali pubblicitari che riproducono fotografie o altre immagini che possono turbare la morale pubblica.
      2. Il materiale di cui al comma 1 può essere esposto in un settore riservato del locale di vendita, fermo restando l'obbligo di imporre il divieto di accesso per i minorenni.
      3. In caso di mancanza di una apposita area di vendita da adibire ai sensi del comma 2, il materiale di cui al comma 1 può essere mostrato su sua richiesta espressa, dell'acquirente, fermo restando il divieto di esposizione al pubblico.